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R.D. 14/08/1920 n. 1285
Art. 65. Chi ha chiesto la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili deve, dopo sottoscritto il disciplinare ed all'atto della presentazione del progetto esecutivo di cui all'art. 56, presentare anche una planimetria generale dei terreni indicati nella domanda di concessione e di quegli altri che, in seguito allo studio del progetto esecutivo, siansi dimostrati idonei per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale. Tale planimetria dovrà contenere tutti i dati necessari per la esatta identificazione dei terreni che si intende di assoggettare a contributo, la indicazione dei canali di irrigazione e le quote od altezze di livello dei terreni e dei canali riferite al livello del mare, oppure ad un determinato piano orizzontale di convenzione. La planimetria stessa sarà corredata di un elenco descrittivo dei fondi irrigabili, in cui saranno riportati, con le eventuali rettifiche ed aggiunte, tutti i dati contenuti nella domanda di concessione, giusta l'art. 56 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, e sarà altresì indicato lo stato di coltura attuale dei terreni e quello di cui potranno essere suscettibili mercé l'irrigazione.
Art. 66. Presentati i documenti di cui all'articolo precedente, la domanda di concessione di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, è pubblicata nei comuni inte ressati con decreto del ministro dei lavori pubblici. Il decreto stabilisce l'ufficio o gli uffici presso i quali la domanda, la planimetria e l'elenco descrittivo accennati nell'articolo precedente saranno deposita- ti, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i comuni ed i giorni nei quali il decreto dovrà rimanere affisso all'albo pretorio, il periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, entro il quale potranno presentarsi le opposizioni. Il decreto indica pure che l'istruttoria si compie anche per la determinazione del tributo obbligatorio a carico dei fondi irrigabili, giusta l'art. 56 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161. Contemporaneamente l'ufficio del genio civile pubblica il giorno e l'ora della visita locale. Copia del decreto è comunicata alle provincie interessate.
Art. 67. Le circostanze di fatto constatate da visita locale risulteranno da un processo verbale redatto dal funzionario del genio civile che vi procede; in detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni o controindicazioni. Compiuta l'istruttoria, l'ufficio del genio civile trasmette gli atti al ministero dei lavori pubblici con apposita relazione, nella quale riassume i risultati dell'istruttoria ed esprime il parere sulle opposizioni presentate e formula proposte per la determinazione delle condizioni di cui all'art. 56 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161. Il ministero dei lavori pubblici promuove il parere del consiglio superiore delle acque che potrà, ove lo ritenga opportuno, udire le deduzioni verbali del richiedente.
Art. 68. Prima di far luogo alla concessione della sovvenzione governativa e della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, sarà notificato al richiedente l'ammontare della sovvenzione deliberata, del contributo sui fondi irrigabili ed il prezzo di vendita dell'acqua, con invito a far conoscere la sua incondizionata adesione entro un perentorio termine.
Art. 69. La concessione della sovvenzione governativa o della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili è accordata con lo stesso decreto di concessione della derivazione di acqua necessaria per la costruzione del serbatoio, lago od opera affine. Quando sia riconosciuto che non si possa far luogo alla concessione la do- manda è respinta con decreto motivato, da emanarsi con le stesse forme richieste per accordare la concessione.
Art. 70. La domanda per la determinazione del contributo annuo di migliorìa indicato all'art. 57 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, deve, a cura del richiedente, essere notificata agli interessati i quali potranno presentare le eventuali opposizioni al ministero dei lavori pubblici entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione. Il richiedente deve fornire al ministero predetto la prova della eseguita notificazione.
Art. 71. Gli elenchi dei bacini imbriferi da sistemarsi con serbatoi e laghi, compilati a norma dell'art. 59 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, devono comprendere i bacini per i quali la sistemazione del corso d'acqua corrispondente abbia tale interesse pubblico da rendere necessario che lo Stato ne promuova direttamente l'esecuzione. I detti elenchi con le indicazioni di massima della probabile ubicazione dei serbatoi o laghi e della relativa capacità sono depositati col progetto di massima presso l'ufficio del genio civile della provincia in cui dovranno essere eseguite le opere e sono pubblicati integralmente nella Gazzetta Ufficiale del regno e nei giornali indicati dal ministero dei lavori pubblici insieme con l'avviso che dichiara aperta la gara per la concessione delle opere stesse sulla base del progetto di massima. L'avviso deve contenere l'invito di presentare al competente ufficio del genio civile il progetto esecutivo delle opere e di chiedere, oltre alla concessione della derivazione d'acqua, le agevolazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 48 del Regio Decreto predetto, e la sovvenzione contemplata dall'art. 51 del decreto medesimo, all'uopo corredando la relativa domanda di tutti i documenti prescritti dagli articoli 9 e 51 del presente regolamento. Deve inoltre indicare l'ufficio ed il periodo di tempo in cui saranno depositati gli elenchi ed il progetto di massima ed il termine utile per partecipare alla gara.
Art. 72. Chiusa la gara non sarà tenuto conto di alcuna altra domanda presentata a termini del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161. Sulle domande e sui progetti presentati in termine utile di cui all'articolo precedente sarà compiuta l'istruttoria a sensi del citato Regio Decreto e del pre sente regolamento.
Art. 73. Gli uffici del genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento. La vigilanza locale incombe in special modo ai funzionari del genio civile, agli ufficiali e guardiani idraulici ed a quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato. I detti funzionari ed agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale, possibilmente alla presenza di due testimoni, o possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione o che avessero servito a commetterla. Se l'utente o concessionario è presente, devono interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia da addurre ragioni a sua discolpa. L'accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica amministrazione e dei comuni, per i reali carabinieri, per le guardie di finanza e guardie forestali.
Art. 74. Il verbale di contravvenzione indica: 1º il luogo ed il giorno in cui è redatto; 2º il nome, il cognome, la qualità e residenza di chi lo redige; 3º il fatto che costituisce la contravvenzione ed il luogo in cui fu commesso; se il fatto è transitorio indica almeno in via presuntiva, il giorno e l'epoca in cui sia seguìto e quello in cui sia cessato, e se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui risalga; 4º il nome, il cognome, la paternità, la professione ed il domicilio del contrav ventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto; 5º la specie, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati. Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione. é inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni, se vi sono. Se il contravventore ed i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo. Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche perché gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati e, se ricusa di riceverlo, è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza.
Art. 75. Nel caso di sequestro di oggetti, questi, insieme a copia del verbale di accertamento, sono consegnati, entro ventiquattro ore dalla data, al sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione. Una copia del verbale è sempre trasmessa immediatamente all'ufficio del genio civile nella cui circoscrizione fu commessa la contravvenzione. Il sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore se questi dia sufficiente sicurtà per il pagamento delle pene pecuniarie, dei danni e delle spese cui possa essere tenuto; in ogni altro caso ne affida la custodia al segretario comunale.
Art. 76. Il capo dell'ufficio del genio civile trasmette al prefetto i verbali redatti da lui o dai suoi funzionari ed agenti e quelli consegnati allo stesso ufficio. Propone nell'atto della trasmissione, ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato, per la prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possano derivare dalle seguìte contravvenzioni, ed aggiunge il calcolo sommario delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti.
Art. 77. Il prefetto, ricevuto il verbale di contravvenzione dall'ufficio del genio civile con le rispettive osservazioni, provvede in conformità al disposto dell'art. 378, della legge 20/03/1865 n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche.
Art. 78. L'intendente di finanza o un funzionario da lui delegato accerta le contravvenzioni al disposto dell'art. 7 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, redigendo verbale che indichi la data, il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'ufficiale che lo redige, e il nome, il cognome, la professione ed il domicilio del contravventore e contenga i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l'indicazione del canone annuale dovuto. Cura che siano applicate le sanzioni di cui al su citato articolo.
Art. 79. Per le contravvenzioni al Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, ed al presente regolamento, prima che il prefetto o l'intendente di finanza abbia promosso innanzi all'autorità competente l'azione penale o, se questa sia stata promossa, prima che la sentenza sia passata in giudicato, il contravventore con istanza irrevocabile può chiedere che l'applicazione dell'ammenda sia fatta dall'autorità amministrativa. Il prefetto o l'intendente può, con suo decreto, accettare la domanda e fissare l'ammontare dell'ammenda, prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento. L'importo delle oblazioni è erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.
Art. 80. L'utente che abbia chiesto il riconoscimento prima dell'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, e non l'abbia ancora ottenuto, deve rinnovare la domanda in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20/03/1865 n. 2248, allegato f, e 10/08/1884 n. 2644, e dei decreti luogotenenziali 16/01/1916 n. 27, 25/01/1916 n. 57, 03/09/1916 n. 1149, e 20/11/1916 n. 1664, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.
Art. 81. Le domande per nuove concessioni di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica sulle quali, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sia ancora stato dato parere dal consiglio superiore delle acque sull'ammissibilità all'istruttoria o non sia stato emanato alcun provvedimento del ministero, sono sottoposte al procedimento stabilito nei precedenti articoli. Qualora su domande per concessioni di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica sia, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, intervenuto parere del consiglio superiore delle acque contrario alla loro ammissibilità ad istruttoria, il ministro emetterà il suo decreto in conformità al detto parere. Qualora la domanda sia stata dichiarata ammissibile all'istruttoria, il ministro ne ordinerà la pubblicazione a termini dell'art. 9 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, e l'ulteriore svolgimento della procedura istruttoria seguirà secondo le norme dettate dal citato decreto e dal presente regolamento. In siffatti casi però saranno ritenute concorrenti di diritto le domande tecnicamente incompatibili e che siano presentate non oltre la scadenza del termine stabilito per le opposizioni alla prima domanda pubblicata, purché corredate dai prescritti documenti. Per le domande di nuove concessioni presentate anteriormente al 18 dicembre 1919, data di entrata in vigore del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, il versamento, agli effetti dell'ultima parte dell'art. 9 del citato decreto, sarà effettuato, in occasione della firma del disciplinare, dall'unico richiedente cui si conceda la derivazione o da quello che sia stato prescelto tra vari concorrenti.
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